TFR — TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

TFR: Destinazione e Scelte del Lavoratore

Il Trattamento di Fine Rapporto è una quota della retribuzione accantonata nel corso del rapporto di lavoro dipendente. La scelta sulla sua destinazione è uno dei primi atti previdenziali che un lavoratore compie al momento dell'assunzione.

Documento contrattuale relativo al TFR e alla previdenza complementare

Cos'è il TFR

Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è una quota della retribuzione lorda che il datore di lavoro accantona ogni anno per conto del dipendente, pari a circa il 6,91% della retribuzione annua lorda. Questa somma viene trattenuta in azienda o trasferita a un fondo pensione a seconda della scelta espressa dal lavoratore.

Il TFR matura per tutta la durata del rapporto di lavoro e viene liquidato integralmente al momento della cessazione del rapporto, salvo utilizzo anticipato in specifiche circostanze previste dalla legge.

La Scelta sulla Destinazione

Entro i primi 6 mesi dall'inizio di un nuovo rapporto di lavoro, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro la propria scelta sulla destinazione del TFR. Le opzioni sono due:

  • Mantenere il TFR in azienda: nelle imprese con meno di 50 dipendenti, il TFR rimane effettivamente in azienda e viene rivalutato secondo la formula legale. Nelle imprese con 50 o più dipendenti, il TFR è obbligatoriamente versato al Fondo di Tesoreria INPS.
  • Destinare il TFR a un fondo pensione: il TFR viene trasferito mensilmente al fondo pensione scelto dal lavoratore, dove viene investito sui mercati finanziari.

Una volta espressa la scelta di destinare il TFR al fondo pensione, questa è definitiva per quel rapporto di lavoro. Chi mantiene il TFR in azienda può successivamente decidere di trasferirlo al fondo, ma non è possibile il percorso inverso.

Il Meccanismo del Silenzio-Assenso

Se nei primi 6 mesi dall'assunzione il lavoratore non esprime alcuna scelta scritta, si applica automaticamente il meccanismo del silenzio-assenso: il TFR viene destinato al fondo pensione collettivo previsto dall'accordo o contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

Se il contratto collettivo non prevede un fondo di riferimento, o se ne prevede più di uno senza indicare una preferenza, il TFR viene destinato alla forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 252/2005 (FONDINPS).

Quando si Applica il Silenzio-Assenso

Il silenzio-assenso vale solo per i lavoratori di nuova assunzione che non abbiano mai espresso una scelta precedente sul TFR nello stesso rapporto di lavoro. Per i lavoratori già in servizio al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005), la scelta era stata raccolta nel 2007 con una specifica campagna informativa.

TFR Trattenuto in Azienda: Rivalutazione

Il TFR mantenuto in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS per le grandi imprese) è soggetto a rivalutazione annua obbligatoria pari al 75% del tasso di inflazione (indice ISTAT dei prezzi al consumo) più 1,5 punti percentuali fissi. Questa formula garantisce una rivalutazione minima anche in anni di bassa inflazione.

La rivalutazione del TFR è soggetta a un'imposta sostitutiva dell'11% che viene versata annualmente dal datore di lavoro all'Erario, con acconto a novembre e saldo a febbraio dell'anno successivo.

TFR Destinato al Fondo Pensione

Quando il TFR viene conferito a un fondo pensione complementare, cessa di essere soggetto alla rivalutazione legale e viene invece investito secondo i comparti di investimento del fondo scelto. Il rendimento dipende dall'andamento dei mercati e dalla strategia di investimento selezionata.

Il TFR conferito al fondo contribuisce alla posizione previdenziale individuale del lavoratore, che si accumula nel tempo insieme agli eventuali contributi volontari del lavoratore e del datore di lavoro previsti dal contratto collettivo.

Anticipi sul TFR

La legge consente di richiedere un anticipo sul TFR maturato, purché siano trascorsi almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. L'anticipo può essere richiesto per specifiche motivazioni:

  • Spese sanitarie: per gravi malattie del lavoratore o dei familiari a carico. Anticipo fino al 70% del TFR maturato.
  • Acquisto della prima casa: per sé o per i figli. Anticipo fino al 70% del TFR maturato.
  • Congedi parentali e formazione: secondo le disposizioni del contratto collettivo. Anticipo fino al 70%.

L'anticipo è soggetto a tassazione separata. Il lavoratore che ha richiesto un anticipo non può farne richiesta di nuovo per gli stessi motivi entro un certo periodo, salvo diverse disposizioni contrattuali.

Tassazione del TFR

Il TFR liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro è soggetto a tassazione separata. Il calcolo avviene applicando un'aliquota media IRPEF calcolata su un reddito di riferimento determinato dividendo il TFR totale per il numero di anni di servizio e moltiplicando il risultato per 12. Su questa base viene calcolata l'aliquota media IRPEF da applicare.

Se il TFR è stato destinato a un fondo pensione complementare, la tassazione delle somme erogate al momento del pensionamento o del riscatto è regolata dalle norme sulla previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005), con aliquota ridotta rispetto al TFR trattenuto in azienda.

Domande Frequenti

Posso cambiare la destinazione del TFR dopo averla scelta?

La scelta di destinare il TFR al fondo pensione è irreversibile per quel rapporto di lavoro. Chi tiene il TFR in azienda può successivamente decidere di destinarlo a un fondo pensione, ma non è possibile il percorso contrario. Cambiando datore di lavoro, si ricomincia con una nuova scelta.

Cosa succede al TFR in caso di fallimento dell'azienda?

In caso di insolvenza del datore di lavoro, il Fondo di Garanzia INPS interviene per erogare al lavoratore il TFR non versato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge. Il lavoratore deve presentare apposita domanda all'INPS dopo che sia stato accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro.

Come viene calcolato il TFR maturato ogni anno?

Il TFR annuo maturato si calcola dividendo la retribuzione lorda annua (inclusi tutti gli elementi fissi e variabili, escluse le somme occasionali) per 13,5. Il risultato è la quota accantonata quell'anno. A questo importo si aggiunge la rivalutazione sul montante degli anni precedenti.